COMUNICAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 – SFDR
Il tema della compatibilità dei flussi finanziari con un percorso sostenibile, in risposta ai cambiamenti climatici e sociali, è in discussione da diverso tempo e ha alimentato lo sviluppo della regolamentazione in tema ESG ("Environmental, Social e Governance") anche nell’ambito finanziario.
L’Unione Europea ha avviato un ambizioso programma legislativo per rendere i criteri ambientali, sociali e di governance, un elemento centrale della regolamentazione dei servizi finanziari a livello continentale adottando, tra l’altro il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 (“Regolamento SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation”), in tema di informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari.
I partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a comunicare nei propri siti web e nell’informativa precontrattuale destinata agli investitori in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento.
Per “rischio di sostenibilità” deve intendersi un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (“ESG”) che, qualora si verifichi, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento e quali sono i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili sul mercato. Laddove non si ritengano rilevanti tali rischi e/o non siano presi in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono una spiegazione chiara e concisa al riguardo.
Quantyx SIM S.p.A., in conformità con le previsioni del Regolamento Delegato (EU) 1253/2021, ha integrato il processo di consulenza in materia di investimenti e le relative raccomandazioni, considerando le “preferenze di sostenibilità” eventualmente espresse dai clienti, in base alla classificazione di sostenibilità degli strumenti finanziari, secondo i criteri individuati ai sensi del Regolamento 2019/2088 “SFDR” e del Regolamento 2020/852 “Taxonomy” relativamente agli investimenti “sostenibili”, “ecosostenibili”, con considerazione o meno dei “principal adverse impacts” “PAI”. In relazione a quanto precede la SIM integra i rischi di sostenibilità nella propria politica di consulenza secondo le modalità previste dalle procedure interne, ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Inoltre, la SIM non prende direttamente in considerazione gli eventuali effetti negativi delle proprie decisioni di consulenza sui fattori di sostenibilità, limitandosi a “raccomandare”, solo su richiesta della clientela, schemi di investimento che li prendono in considerazione.
Alla data della presente Informativa, la SIM continua a monitorare i propri obblighi in relazione ai rischi di sostenibilità, così come previsto dal suddetto Regolamento SFDR. In particolare, Quantyx SIM S.p.A. continuerà a monitorare i propri obblighi in relazione alla futura definizione degli standard informativi (“RTS” - Regulatory Technical Standards) da utilizzare per le disclosure web, precontrattuali e periodiche relative ai prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento SFDR, impegnandosi ad aggiornare la suddetta documentazione in conformità con il Regolamento.
21 marzo 2021
AGGIORNAMENTO INFORMATIVA EX. ART.12 REG. UE 2022/1288
MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ
In conformità con quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 (“Regolamento SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation”), in tema di informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari e con l’art. 12 del Regolamento (UE) 2022/1288 del 6 aprile 2022 avente per oggetto i relativi Regulatory Technical Standards (c.d. RTS), si dichiara:
- di non prendere al momento in considerazione eventuali effetti negativi delle proprie decisioni di consulenza sui fattori di sostenibilità;
- di avere valutato di non prendere in considerazione i suddetti effetti negativi considerando (i) la non rilevante materialità dell’impatto ambientale diretto e indiretto in relazione ai servizi prestati e (ii) la carenza di consolidate linee guida interpretative e/o prassi operative. Infine, la limitata disponibilità sul mercato di dati robusti e affidabili non consente di valutare adeguatamente i potenziali effetti negativi delle decisioni di consulenza sui fattori di sostenibilità in linea con le metriche delineate negli RTS.
1° gennaio 2023