Arbitro per le controversie finanziarie
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Quantyx SIM S.p.A. relativa al servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla SIM, prima di adire l’Autorità Giudiziaria il Cliente ha la possibilità di rivolgersi gratuitamente all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob per la risoluzione di controversie insorte relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per gli intermediari, purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (Testo Unico della Finanza).
Sono esclusi dall’ambito di competenza dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte della SIM degli obblighi di cui al paragrafo precedente, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 Euro.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che:
a) abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla SIM al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la SIM abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni;
b) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla SIM;
c) non siano pendenti, anche su iniziativa della SIM a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti;
d) il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.
Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia.
Per maggiori informazioni sull’ACF è possibile consultare il sito Internet: http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie.